1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è differita fino al 30 giugno 2007.
1. Il differimento della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione prevista dall'articolo 1 della presente legge si applica alle categorie di conduttori individuate dall'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.